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C. 31/12/2002 n. 335

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13.3 della Legge n. 36/1994 e dall' art. 7 del Decreto ministeriale 1 agosto 1996, l'Autorità d'ambito fissa le categorie di riferimento dell'utenza e stabilisce eventuali agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito e territoriali.

4. In forza dell'art. 14 della Legge n. 36/1994, la quota di tariffa relativa ai servizi di depurazione è dovuta agli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il Gestore costituisce un fondo vincolato e dà evidenza all'Autorità d'ambito dell'utilizzo di tali fondi per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti centralizzati di depurazione.

5. L'Autorità d'ambito stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo alla Convenzione le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità dei reflui, nonchè i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

Art. 30. Revisione tariffaria

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.

2. Entro il 30 novembre del terzo anno di gestione e, successivamente, con cadenza annuale, verrà effettuata la revisione della tariffa sulla base della verifica dei miglioramenti di efficienza, della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio e dell'effettuazione degli investimenti.

Art. 31. Costi sociali

1. I comuni, per ragioni di carattere sociale potranno chiedere, per il tramite dell'Autorità d'ambito, servizi o prestazioni i cui costi non trovano rispondenza nel perseguimento di obbiettivi di economicità, e rivestiranno carattere di "costi sociali" ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche (testo unico degli Enti locali).

2. Il comune richiedente, in tal caso si assumerà l'onere di tali costi che il Gestore sarà chiamato a sostenere su richiesta e secondo le indicazioni che a tal uopo darà il comune interessato, entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti nei bilanci comunali e previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per le prestazioni richieste. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura.

Art. 32. Canone di concessione

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione (in cui sono ricompresi, altresì, gli oneri di ammortamento dei mutui, le spese di funzionamento dell'Autorità, etc.), ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della Legge n. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente all'Autorità un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 41 della convenzione. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di Euro .......... .

3. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto canone saranno definite dall'Autorità con successivo atto. Capo VI Controllo

Art. 33. Controllo da parte dell'Autorità d'ambito

1. L'Autorità d'ambito controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di

a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del s.i.i.

b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare tecnico

c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione

d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.

2. Il Disciplinare tecnico definisce i principi generali della procedura di controllo da svolgere sulla puntuale e corretta attuazione del Piano d'ambito e fissa i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'art. 40, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo art. 34, nonchè le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi.

3. Le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati e delle informazioni periodiche sulla gestione, di cui all'allegato Disciplinare tecnico, potranno essere modificate e/o integrate dall'Autorità d'ambito, di concerto con il soggetto Gestore.

Art. 34. Obblighi del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale. Il conto economico deve essere basato su contabilità analitica per centri di costo e deve essere redatto in forma riclassificata secondo il Decreto legislativo n. 127/1991. Il bilancio di esercizio deve essere certificato da società all'uopo abilitate.

2. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità di ambito tutti i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio, nei termini specificati nel Disciplinare tecnico.

3. Il Gestore deve comunicare all'Autorità d'ambito, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e all'Osservatorio dei servizi idrici, secondo periodicità specificata nel Disciplinare tecnico, tutti i dati stabiliti dall'art. 22 della Legge n. 36/1994 e dall'art. 9 del Decreto ministeriale dei LL.PP. del 1 agosto 1996, consentendo inoltre anche agli organi regionali l'accesso alle informazioni e ai dati rilevanti della gestione del servizio.

4. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Gestore trasmette all'Autorità d'ambito i risultati delle rilevazioni circa le valutazioni delle perdite degli acquedotti e fognature, eseguite secondo i disposti del Decreto ministeriale n. 99/1997, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 36/1994.

5. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo congruo preavviso scritto, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento.

6. I sindaci degli Enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica quanto previsto dal testo unico sugli enti locali.

7. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

8. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'art. 40 della convenzione medesima. Capo VII Esecuzione e termine della convenzione

Art. 35. Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto, ai sensi dell'art. 36, tutte le opere, impianti ed aree affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, comprese quelle realizzate direttamente dal Gestore nonchè le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, devono essere restituite all'Autorità in buono stato di manutenzione, e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera h) della Legge n. 36/1994.

2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scaden-

3. Il Gestore subentrante provvederà al pagamento del valore residuo calcolato sulla base dei criteri di cui sopra entro tre mesi dall'aggiudicazione e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore.

Art. 36. Recesso e riscatto

1. È escluso il recesso del Gestore.

2. L'Autorità d'ambito può, riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 2 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 del Regio Decreto n. 2578/1925.

3. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore nonchè degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili) con corresponsione di una somma di denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettere a), b) e c), del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

4. In relazione alla previsione di cui alla lettera c) della norma sopra richiamata si intende che il numero di anni da calcolare sia pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del servizio come stabilito all'art. 2 della presente convenzione.

5. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o in sede giurisdizionale secondo le vigenti norme di Legge.

6. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

7. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri. Capo VIII Garanzie, sanzioni e contenzioso

Art. 37. Assicurazioni

1. Il Gestore terrà indenne l'Autorità d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al s.i.i. da rischi legati ad eventi imprevedibili, il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi, presso una Compagnia di primaria importanza.

Art. 38. Cauzione e sanzioni pecuniarie

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di Euro .......... mediante ............... (fidejussione pari al 5% dei ricavi di esercizio previsti per il primo anno).

2. Da detta cauzione l'Autorità potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare tecnico redatto dall'Autorità e allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 33, comma 2, della convenzione.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro quindici giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

Art. 39. Sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, è facoltà dell'Autorità d'ambito, in danno del Gestore, provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati all'esecuzione delle attività necessarie.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta per iscritto al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi

a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano

b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio

c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dagli articoli 33 e 34 della convenzione

d) in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 41.

 

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